Redditometro illegale: tutti gli accertamenti fiscali sono nulli

redditometro-illegale-accertamenti-nulli

redditometro-1Redditometro illegale. L’Agenzia delle Entrate non può notificare l’accertamento in quanto i decreti ministeriali di attuazione e disciplina del redditometro sono illegittimi e nulli; il redditometro viola la privacy ed è discriminatorio. “Mazzata” per il redditometro, lo strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per accertare il volume delle spese del contribuente e, dopo averlo confrontato con il reddito da questi dichiarato, procedere all’accertamento fiscale tutte le volte in cui, tra i due dati, vi sia uno scostamento di oltre il 20%: secondo una importante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, il redditometro è illegittimo in quanto attuato con decreti ministeriali illegittimi e nulli. Ma procediamo con ordine. In particolare, secondo i giudici tributari siciliani, i decreti che disciplinano il redditometro sono nulli in quanto, emanati senza che la legge abbia mai attribuito al governo il potere di attuare tale materia. E poiché ogni norma di rango regolamentare deve essere prima autorizzata dal Parlamento, vi sarebbe un difetto assoluto di attribuzione di poteri. In buona sostanza la legge che disciplina il redditometro non ha mai detto che esso dovesse essere regolamentato con i decreti ministeriali che oggi vengono invece utilizzati. Se, dunque, i decreti ministeriali che disciplinano il redditometro sono nulli, il giudice tributario ha il potere di disapplicarli, con conseguente nullità anche dello stesso accertamento fiscale basato su tale strumento.

Non è tutto. Come già si espresse qualche anno fa il Tribunale di Napoli, il redditometro è nullo perché raccoglie dati delicatissimi del contribuente, attinenti alla sfera più personale della sua quotidianità, come quelli della salute e dei consumi giornalieri. Il che può sfociare in un’azione troppo invasiva per la sfera privata dei cittadini. Con questo sistema – sentenziano i giudici – l’Agenzia delle Entrate si auto attribuisce un potere di raccogliere e immagazzinare ogni singolo dettaglio, dal più insignificante al più sensibile della vita di ciascun componente di un nucleo familiare. Il fisco, insomma, assume un potere che va manifestamente oltre quello della ispezione fiscale astrattamente consentito dalla Costituzione potere di cui non gode persino il giudice penale. La sentenza censura, poi, il riferimento alle spese effettuate dal “nucleo familiare”, atteso che la norma parla di contribuenti e non di famiglie.

L’ultimo profilo di nullità del redditometro è la discriminazione che esso compie tra i contribuenti italiani. È risaputa la differenza, in termini di potere di acquisto e di costo della vita, nelle varie regioni d’Italia, sicché non si può applicare, su tutto il territorio, lo stesso metro di valutazione delle spese. E’ dunque discriminatorio perché non prevede diversificazioni territoriali tra cittadini che abitano in luoghi profondamente differenti in quanto a capacità di spesa (una cosa è la grande metropoli, altra il piccolo centro di provincia).

Lascia un commento