Governo killer: niente assegno di accompagnamento ad invalidi 100%
governo-niente-assegno-invalidi
Governo killer. Nessun diritto all’indennità di accompagnamento pur in presenza di una invalidità totale. Se hai ottenuto, dalla commissione medica dell’Inps, il riconoscimento di un’invalidità al 100%, non è detto che ti spetti anche l’assegno di accompagnamento. Difatti la legge stabilisce che i requisiti essenziali per l’accompagnamento sono: la presenza di una situazione d’invalidità totale, rilevante per la pensione d’inabilità; e l’impossibilità di deambulare con l’aiuto permanente di un accompagnatore o, comunque, di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana (quindi, non solo una impossibilità a camminare ma anche una patologia neurologica oppure psichica). Pertanto, se il portatore di handicap risulta privo della necessità di assistenza continua non ha diritto all’assegno previdenziale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza. Ricordiamo che per ottenere l’accompagnamento: non è necessario avere un reddito al di sotto di una soglia prefissata; l’assegno infatti non è subordinato a limiti di reddito; non c’è bisogno di aver superato una determinata età (in pratica, anche una persona giovane ma invalida totale può ottenerla); non rileva il nucleo familiare dell’invalido. In passato la stessa Cassazione ha escluso la possibilità di chiedere l’accompagnamento a chi, pur impossibilitato a una piena mobilità, riesce comunque a camminare con il bastone.
LA SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 maggio – 30 settembre 2016, n. 19545
Presidente Napoletano – Relatore Tricomi
Svolgimento del processo
- La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza n. 232 del 2011, depositata il 4 febbraio 2011, ha rigettato l’impugnazione proposta da P.F. nei confronti di Ministero economia e finanze e dell’INPS avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce n. 4508 del 15 maggio 2008.
- La ricorrente aveva chiesto al giudice dei lavoro di Lecce il riconoscimento in proprio favore della indennità di accompagnamento, oltre accessori.
Il Tribunale adito, con la suddetta sentenza, rigettava la domanda sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
- L’odierna ricorrente proponeva appello e chiedeva la rinnovazione delle indagini peritali e l’accoglimento della domanda.
4. La Corte d’Appello non ha disposto la rinnovazione della consulenza in quanto il CTU, in primo grado, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre alla visita personale, aveva dato congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, ed aveva escluso che l’appellante ave) diritto all’indennità di accompagnamento, avendo determinato il grado di invalidità della stessa.