Patologie cardiovascolari e Fibromialgia: nessuna esenzione

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fibromialgia-copPatologie. Il Ministero della Salute ad oggi non ritiene che vi siano le condizioni per l’inserimento della fibromialgia nell’elenco delle malattie croniche soggette ad esenzione (allegato al DM n.329 del 1999). Questo perché non sono stati ancora definiti i cut-off per definire la gravità della malattia attraverso studi idonei. Ciò non significa che il Ministero non stia prendendo in considerazione la necessità dei pazienti affetti dalla patologia. Riconoscendo che la fibromialgia è oggetto di un numero crescente di richieste di piena tutela sanitaria, e di iniziative rivolte a consentire l’inserimento di questa patologia nei livelli essenziali di assistenza, De Filippo ha ricordato che gli assistiti possono già usufruire di tutte le prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza, erogabili per il tramite delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. I criteri diagnostici per individuare e definire le forme gravi e invalidanti di patologia non sono ad oggi validati dalla comunità scientifica, quindi il Mistero non ritiene possibile l’attribuzione di un codice di invalidità permanente. Il sottosegretario ha ricordato inoltre che in passato il Ministero della Salute ha presentato al Consiglio Superiore di Sanità già due richieste di parere riguardo alla fibromialgia. La prima richiesta non è stata evasa, mentre la seconda richiesta ha visto l’istituzione di un Gruppo di lavoro che ha approfondito la tematica. Detto Gruppo di lavoro ha prodotto un documento in cui si rileva, tra l’altro, che la fibromialgia è una malattia cronica e invalidante solo in alcuni casi e non necessariamente permanente; inoltre, si segnala la necessità di attendere che siano definiti i cut-off (valori necessari a definire una data situazione clinica) attraverso studi idonei. Tale definizione potrebbe essere fornita dal gruppo di lavoro stesso, integrato con ulteriori esperti delle principali e maggiormente rappresentative Associazioni dei pazienti.

Con il decreto 23 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 8 febbraio 2013, il Ministero della salute ha infatti definito in accordo con le Regioni e Province autonome il periodo minimo di validità dell’attestato, fissando in molti casi una durata illimitata. Le Asl rilasceranno i nuovi attestati, con validità non inferiore a quella fissata dal decreto, “in occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto”. Per ogni condizione o malattia cronica esente sono state prese in esame le singole forme morbose, identificate dal secondo gruppo di cifre in base alla classificazione ICD-9-CM.  Particolare attenzione è stata riservata alle patologie cardiovascolari( praticamente tutte) per le quali è possibile una risoluzione a seguito di procedure interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste è stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di esecuzione dell’intervento. Nel caso in cui invece non venga eseguita alcuna procedura correttiva la durata dell’attestato rimane illimitata.

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