Poste Italiane condannata per “perdita di chance”

A causa del telegramma in ritardo una donna ha perso l’occasione di partecipare a un concorso: Poste offriva 28 euro di indennizzo, ora pagherà oltre 28 mila euro

Parma – Quanto vale un’occasione persa? Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Parma che nei giorni scorsi ha condannato Poste Italiane per la ritardata consegna di un telegramma, che ha impedito a una donna parmigiana di partecipare a un concorso per un posto all’Asilo Nido. Poste dovrà pagare oltre 28 mila euro di risarcimento.

Una donna di Parma era in attesa di partecipare alla prova selettiva per l’assunzione a tempo pieno di un “esecutore scolastico asilo nido” nel Comune di Felino. Il telegramma di convocazione alla prova, però, le era stato recapitato in ritardo e lei aveva perso così irrimediabilmente la possibilità di prendere parte alla prova e di conseguenza di essere assunta.

A seguito dell’accaduto la donna ha inviato un reclamo a Poste Italiane, la quale si era limitata a offrire l’indennizzo previsto dalla Carta della Qualità, circa 28 euro, senza tenere in alcun conto il danno da “perdita di chance” subìto dalla destinataria del telegramma.

La parmigiana si era quindi rivolta a Confconsumatori e, dopo l’obbligatoria procedura di conciliazione, aveva deciso, insieme al legale di Confconsumatori Grazia Ferdenzi, di rivolgersi al Tribunale di Parma che ha accolto tutte le richieste della parte danneggiata, riconoscendo alla donna il diritto ad essere risarcita per la “perdita di chance” causata dal tardivo recapito del telegramma. «Il Tribunale di Parma, – commenta l’avvocato Ferdenzi – ha riconosciuto il principio di responsabilità di Poste Italiane stabilendo che non è soggetto a norme restrittive o di favore in deroga al codice civile e pertanto ne ha disposto la condanna per i danni cagionati al destinatario del servizio postale, non avendo provato la sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla propria prestazione».

La donna che aspirava al ruolo di esecutore scolastico ha fornito al Giudice ogni documentazione utile a dimostrare una sua concreta ed effettiva probabilità di conseguire il risultato auspicato, quantificando altresì in termini monetari quanto la mancata partecipazione alla prova selettiva e la conseguente mancata assunzione aveva comportato in termini di mancato guadagno.

«Quella del Tribunale di Parma è una decisione molto importante – commenta l’avvocato Grazia Ferdenzi che ha assistito l’associata di Confconsumatori – in quanto riconoscendo il danno da “perdita di chance” è stata riconosciuta la risarcibilità ad una situazione giuridica ancora non esistente ma solo attesa, a cui è stata attribuita un’entità patrimoniale autonoma».

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