Niente sanzioni fiscali con il coronavirus

La dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 può impedire l’applicazione delle pene pecuniarie per le violazioni tributarie

L’emergenza coronavirus potrebbe bloccare automaticamente l’applicazione delle sanzioni fiscali, senza necessità di emanare norme apposite.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato già lo scorso 31 gennaio lo stato di emergenza nazionale, per la durata di 6 mesi. A ben vedere, questo potrebbe rappresentare una «causa di forza maggiore» tale da impedire l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative.

Le norme generali in materia [1] prevedono espressamente la non punibilità, appunto per forza maggiore, del contribuente che ha commesso il fatto, cioè la violazione tributaria dalla quale consegue l’applicazione della sanzione: pensiamo all’omesso adempimento di una liquidazione o versamento Iva o alla presentazione di una dichiarazione fiscale entro i termini di scadenza previsti.

Adesso, oltre allo stato di emergenza, ci sono le ulteriori disposizioni restrittive varate con il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 4 marzo; contengono una serie prescrizioni e divieti che limitano fortemente la circolazione e i movimenti di molte persone e che ieri lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha invitato a rispettare.

Considerando queste norme già in vigore e lo stravolgimento della normalità di vita che comunque deriva dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sembra che esistano presupposti sufficienti per consentire ai contribuenti di evitare l’applicazione di sanzioni nei loro confronti, sempre che le violazioni commesse in questo periodo siano direttamente ricollegabili al fenomeno coronavirus e non dovute ad altre cause.

Non occorrerebbe, cioè, emanare un provvedimento legislativo specifico, analogo alla sospensione dei pagamenti e alla moratoria delle cartelle concessi ai cittadini e imprese residenti nelle zone rosse.

La conseguenza pratica è che chiunque potrebbe differire il versamento delle imposte o ritardare gli altri adempimenti fino al prossimo 31 luglio senza incorrere in sanzioni pecuniarie, invocando l’esimente della forza maggiore.

Non basta però un generico richiamo al fenomeno del coronavirus: secondo la giurisprudenza sia italiana [2] sia comunitaria [3] la causa di forza maggiore, per essere valida, deve essere imprevedibile e anomala, non imputabile al contribuente neppure in parte e deve comportare uno stato di necessità inevitabile, nonostante l’uso della massima diligenza.

Deve cioè verificarsi per circostanze del tutto estranee alla sua sfera organizzativa e alle sue possibilità di azione, senza che al contribuente sia possibile muovere alcun rimprovero per l’omissione dell’adempimento fiscale. Inoltre, deve incidere direttamente sull’atto dovuto, rendendone impossibile l’esecuzione per tutto il periodo durante il quale può essere utilmente compiuto.

Va tenuto conto anche delle dimensioni e dell’assetto dell’impresa o del professionista: il coronavirus che colpisce un singolo lavoratore autonomo o un piccolo imprenditore senza collaboratori, oppure isola in quarantena l’unico impiegato amministrativo proprio in concomitanza delle scadenze in arrivo, può rappresentare uno stato di forza maggiore che invece non sarebbe invocabile da un’impresa di dimensioni maggiori nella quale i dipendenti possono svolgere il lavoro agile che infatti molte grandi e medie aziende in questo periodo stanno adottando.

Ad esempio, non sarebbe possibile invocare questa esimente della causa di forza maggiore nel caso di mancanza di un documento di trasporto merci (il viaggio è stato comunque intrapreso, la spedizione inoltrata e il documento deve accompagnarla) o di omessa emissione di fattura o altro documento fiscale, se la prestazione che ne è alla base (la cessione di beni o l’esecuzione di determinati servizi) è stata comunque resa dal commerciante o dal professionista; dunque in tali casi il coronavirus non ha impedito la realizzazione dell’operazione imponibile e non potrebbe essere invocato per affermare che ha ostacolato gli adempimenti fiscali.

Perciò sarebbe opportuna l’emanazione di una norma legislativa speciale che disciplini l’esenzione dal pagamento delle imposte e la posticipazione di determinati adempimenti fiscali – e di conseguenza anche dall’applicazione delle sanzioni – per tutto il periodo di durata dell’emergenza e anche oltre, se le conseguenze economiche dell’epidemia, che già hanno comportato una grossa riduzione del giro di affari di molte imprese, dovessero protrarsi.

Fonte: la legge per tutti

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