Assicurazioni falso contrassegno non più reato

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Assicurazioni-GenericoAssicurazioni. Depenalizzato il reato di falso in scrittura privata, non è più punibile neanche l’esposizione sul parabrezza di un tagliando dell’assicurazione contraffatto. Esporre, sul parabrezza dell’auto, un contrassegno dell’assicurazione taroccato non è più reato. E forse, Non sono in molti ad essersi accorti che, la depenalizzazione dei reati approvata di recente dal Governo [1], ha portato con sé anche la cancellazione del reato di falso in scrittura privata e, quindi, con essa, anche la falsificazione del certificato di assicurazione. Ma se anche ciò non dovesse bastare, a completare il quadro della impunibilità, per gli imbroglioni che circolano senza copertura assicurativa, ci ha pensato la Cassazione con una sentenza depositata ieri [2]: secondo la Corte, la falsificazione di un contrassegno assicurativo e l’uso dello stesso non integrano il delitto di ricettazione (salvo che il documento falso sia, a sua volta, proveniente da altro reato). A giudicare dall’ampio repertorio di sentenze sfornate in materia, è tutt’altro che rara la condotta di chi espone sul parabrezza di un autoveicolo un tagliando assicurativo taroccato. Oggi, per tentare di arginare il fenomeno, è intervenuta la riforma che non obbliga più il proprietario dell’auto ad incollare, al vetro anteriore dell’auto, il certificato di assicurazione posto che i controlli avvengono telematicamente. Anzi, nel medio periodo l’assicurazione non rilascerà neanche i ticket. Ma per il momento viviamo in quell’epoca “di mezzo”, dove persistono contemporaneamente vecchie e nuove regole – a volte in antitesi tra loro – nel timore diffuso che la burocrazia, di fronte alle rivoluzioni legislative, non si adegui (quanto a strumenti e a formazione del personale) per tempo. ...continua a leggere su laleggepertutti

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2–16 marzo 2016, n. 11013 Presidente Gentile –Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13.10.2010 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarò P.S. responsabile di ricettazione di un contrassegno assicurativo compendio del delitto di falso e–riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata–lo condannò alla pena di anni 2 di reclusione ed 516,00 di multa. 2. L’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 14.3.2014, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, rideterminò la pena in anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 400,00 di multa. 3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore, deducendo: 1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale si è limitata a richiamare la pronunzia di primo grado; manca l’elemento soggettivo del reato in quanto Pellegrino fu raggirato e comunque difetta il reato presupposto (richiamando pronunzie di questa Corte 16566/2009

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