Mobilità addio. Ecco la Naspi. Batosta per licenziati e pubblico impiego

okokAddio alla mobilità: da gennaio 2017 quest’indennità, dovuta ai lavoratori per i licenziamenti collettivi, sarà sostituita dall’ordinaria indennità di disoccupazione, la Naspi. Con una differenza di trattamento che non sarà, purtroppo, trascurabile, considerando che la mobilità è pari alla cassa integrazione straordinaria, mentre la Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio degli ultimi 4 anni, con un tetto massimo di 1.300 euro e viene ridotta ogni mese. Anche la durata della prestazione, nella maggioranza dei casi, sarà notevolmente più breve. I beneficiari dell’indennità di mobilità erano i lavoratori il cui contratto era scaduto a seguito di un licenziamento collettivo. Potevano essere coinvolti, dunque, i lavoratori delle aziende con oltre 15 dipendenti. L’indennità di mobilità ammontava al 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria, che, come tutte le prestazioni di integrazione salariale, era pari all’80% della normale retribuzione (nel caso in cui l’attività fosse totalmente sospesa, diversamente l’ammontare dell’80% si riferiva alle ore non lavorate). Dopo i primi 12 mesi, il trattamento si riduceva all’80% dell’indennità di Cigs, ossia al 64% della retribuzione. La durata minima della mobilità era pari a 12 mesi, mentre la durata massima ammontava a 4 anni: la durata dipendeva dalla regione in cui si trovasse l’azienda e dall’età del lavoratore. Chi ha ottenuto l’indennità prima del 31 dicembre 2016, nonostante l’abolizione della prestazione, potrà continuare a percepirla anche nel 2017 e oltre, fino al termine del periodo autorizzato.La Naspi, dal 2017, spetterà indistintamente a tutti i lavoratori subordinati, per la perdita involontaria dell’impiego, se in possesso dei seguenti requisiti: almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni; almeno 30 giornate di effettivo lavoro nell’anno.

Rimangono fuori dall’indennità i seguenti soggetti esclusi dal beneficio della Naspi: i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa. Potranno beneficiare della Naspi anche i soggetti che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 1 5 luglio 1966, n . 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012. La durata massima della Naspi è pari a 24 mesi: l’indennità spetta, precisamente, per la metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni. L’ammontare della Naspi è pari al 75% dell’imponibile medio mensile (imponibile Inps, il più delle volte coincidente con lo stipendio lordo) degli ultimi 4 anni, se questo non supera 1.195 euro. Se l’imponibile medio supera i 1.195 euro mensili (rivalutati annualmente), l’indennità è aumentata del 25% della quota eccedente il tetto, sino a un limite massimo di 1.300 euro. Per la Naspi è prevista una decurtazione del 3% a partire dal 4°mese di percezione del sussidio. Determinate categorie di lavoratori hanno diritto a ulteriori sussidi, una volta terminata di percepire la Naspi. Si tratta: dell’Asdi, l’assegno di disoccupazione, che è pari al 75% della Naspi e ha una durata di 6 mesi; della prestazione di ricollocazione, che è un voucher spendibile dal lavoratore presso i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, al fine di trovare una nuova occupazione.

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