Restrizioni anti covid, ecco cosa fare se vi negano un servizio

Secondo il DL, dal 1 febbraio viene  permesso l’accesso in determinati luoghi, solo se in possesso di GP, ma deve essere chiaro che non significa che viene NEGATO il servizio, in quanto gli esercizi commerciali sono privati ma a servizio pubblico e anche banche, poste e i vari uffici pubblici, sono obbligati a erogare il servizio, perché altrimenti commetterebbero diversi reati:
Art. 328 C. P. Rifiuto d’atto d’ufficio
Art. 340 – 331 C. P. Interruzione pubblico servizio
Art 3 Costit.  Art 21 Carta di Nizza – Discriminazione
Per cui se viene negato l’ accesso bisogna pretendere il servizio comunque o esigendo che la merce sia portata fuori o che il funzionario del pubblico servizio ci faccia la pratica all’ esterno.
Nel caso contrario si chiamano i carabinieri e si fa verbalizzare la negazione del servizio e si fa la denuncia, meglio registrare sempre tutto.
Inoltre è importante fare presente, perché non lo sanno, ma fa parte del piano, che i certificati sanitari, come da regolamento UE art. 10 comma 3, possono essere trattati solamente dal personale USMAF che dipende dal Ministero della salute (uffici sanità marittima aeroportuale di frontiera) e da nessun altro, a meno che non abbiano ricevuto delega dal Ministero della Salute ma questo non è possibile, quindi sussiste anche il reato di violazione della privacy  – GDPR 679/2016.
I gestori, commessi, o impiegati vari, potrebbero solamente informare i clienti che per l’accesso è necessario possederlo, ma non visionare e ognuno poi all’interno dei locali si prende la propria responsabilità.
Ricordiamo che nel caso di eventuali controlli, le sanzioni sono previste in base al Dl 19/2020, quindi viene emesso un verbale di accertamento da cui scattano  i 90 gg per l’invio della sanzione amministrativa.
Il verbale quindi non è la multa, si devono attendere 90 gg per vedere se arriva la sanzione, ma non arriverà mai, perché la pratica dovrebbe essere messa a rapporto dall’autorità che ha emesso l’ordinanza e quindi il sindaco, perché  lo stato di emergenza dichiarato sul Dec. Leg. 1/2018 della protezione civile, prevede che  l’emergenza deve essere dichiarata sul territorio a partire dai sindaci dei comuni interessati da quel problema,  nessun sindaco ha mai dichiarato questo, proprio perchè di fatto non avrebbe potuto dimostrare con atti ufficiali che nel proprio comune sussisteva un emergenza sanitaria.

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