Decreto legislativo 180/2015 Art 5 salvabanche

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128_decreto(1)Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 “salvabanche” ha come obiettivo secondario quello di ristorare i “casi umani” generati da una vicenda di normale conduzione casareccia delle banche coinvolte (finora). Cerca di evitare il ricorso dei cittadini alla via giudiziaria, che farebbe emergere responsabilità impensabili. L’obiettivo primario è invece il solito: salvare le terga di coloro che, con la loro attività di vigilanza pressappochista, distratta e per nulla professionale, questa situazione hanno creato. Se, infatti, la mal gestione di queste banche fosse emersa per tempo, avremmo potuto risolvere i problemi adottando soluzioni meno dolorose e meno costose.  Soprattutto non si sarebbe messa in discussione la credibilità dell’intero sistema creditizio italiano, già minata dai “normali” comportamenti bancari e delle Autorità di controllo. Dimostrazione della preminenza dell’obiettivo primario (salvare terga disabituate ad essere prese di mira) è il contenuto dell’artico 5 “Segreto” del decreto:

Art. 5      Segreto    Testo in vigore dal: 16-11-2015

  1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua  attività di risoluzione sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell’economia e delle finanze nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto.

Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano  necessarie per  le  indagini  o  i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

  1. I dipendenti della Banca d’Italia sono  vincolati  dal  segreto d’ufficio. Nell’esercizio delle funzioni di risoluzione, essi sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio le irregolarità  constatate,  anche  quando  assumono  la veste di reati.
  2. Sono altresì coperti da segreto d’ufficio le notizie, le informazioni e i dati di cui vengono a conoscenza  o  in possesso i seguenti soggetti in ragione dell’attività svolta in relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto:
  3. a)il Ministro dell’economia e delle finanze,  nonché  il personale del Ministero dell’economia e delle finanze;
  4. b)la Consob, la COVIP, l’IVASS e ogni altra pubblica amministrazione o autorità coinvolta  nella risoluzione,  fermo restando l’articolo 6, comma 1 e 2;
  5. c) i commissari speciali di cui all’articolo 37;
  6. Sono obbligati al segreto con riferimento alle informazioni ei dati acquisiti nell’ambito di attivita’  svolte in  connessione  con l’espletamento di compiti disciplinati dal presente decreto:
  7. a)coloro   che  sono  stati  contattati, direttamente o indirettamente, dalla Banca d’Italia  in qualità di  potenziali acquirenti  nell’ambito di una risoluzione, indipendentemente dall’esito del contatto o  della sollecitazione,  i  componenti dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
  8. b) i soggetti direttamente o indirettamente incaricati dalla Banca d’Italia dello svolgimento  di funzioni  disciplinate  dal presente decreto, i componenti  dei  relativi  organi  e  coloro  che prestano la loro attività per essi;
  9. c) i componenti  degli  organi  dei  soggetti  presso  cui  sono istituiti i fondi di  risoluzione  e  coloro  che prestano  la  loro attività per questi ultimi;
  10. d) un ente-ponte o una società veicolo per la gestione delle attività istituiti ai sensi del presente decreto, nella persona dei propri rappresentanti, nonché i componenti  dei relativi organi e coloro che prestano la loro attività per essi;
  11. e) i sistemi di  garanzia  dei  depositanti,  i  componenti  dei relativi organi e coloro che prestano la propria attività per essi;
  12. f) i sistemi di indennizzo degli investitori,i  componenti  dei relativi organi e coloro che prestano la propria attività per essi.
  13. La Banca d’Italia e i soggetti di cui al comma 3, lettere a)  e b), e di cui al comma 4, adottano adeguati presidi per assicurare il rispetto del segreto da parte delle persone coinvolte  nell’esercizio di attività connesse alla risoluzione e per valutare i possibili effetti in caso di violazione del segreto.
  14. Quando necessario per  pianificare o attuare  una misura di risoluzione, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4:
  15. a) la Banca d’Italia può trasmettere informazioni o autorizzarne la trasmissione a soggetti terzi;
  16. b) i soggetti indicati ai comma 3  e  4  possono  trasmettere  a soggetti terzi le informazioni, diverse da quelle ad  essi  trasmesse dalla Banca d’Italia ai sensi della lettera a), acquisite nell’ambito di attività connesse alla risoluzione.
  17. Nei casi indicati  nel comma 6,  i terzi  destinatari  delle informazioni sono obbligati al segreto sulle medesime.

In poche parole, nessuno può accedere ai documenti che potrebbero chiarire i comportamenti di Bankitalia nella sua attività di vigilanza perché il sistema bancario mantenga la necessaria stabilità [peraltro, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti],  o che potrebbero evidenziare le azioni poste in essere dalla banche per rastrellare in ogni modo il risparmio degli italiani.  Solo la magistratura penale può accedere: “Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le  indagini  o  i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente”. Pertanto, o si va in causa (penale) o tutto rimane segreto. Violata la Costituzione? Il punto 1 e 2 dell’art. 5 del decreto ripropongono – con un po’ di affanno – gli articoli del TUB e del TUF miranti a fornire a Banca d’Italia e a Consob il ruolo di tribunali speciali:

TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

Articolo 7 (Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità) 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d’Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze (2), Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all’autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (3). 2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. [….]

TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

Art. 4 […] 10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Consob in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

  1. I dipendenti della Consob, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

di Mauro Novelli

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