Pignoramenti rapidi per le banche, altra porcata di Renzi

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castronibanner728x90Pignoramenti più facili, altro pacco dono di Renzi agli amici della casta. Ora cambia sostanzialmente la metodologia delle aste giudi­ziarie. Tanto per capirsi, e senza scrivere un trattato, le banche po­tranno recuperare i crediti, subito, entro 6 mesi, se le rate del mutuo non saranno state saldate. La nuova normativa sui pignoramenti, prevede anche, una clausola di salvaguardia, per mancato pagamento di 18 rate ove la banca può concordare con il debitore, la cessione dell’immobile all’istituto di credito e la vendita senza intervento del tribunale. Il nu­mero delle aste giudiziarie scende a tre (prima potevano essere infi­nite) con il ribasso al quarto del valore rispetto al valore di partenza. Il giudice, inoltre, in caso di invenduto può disporre una quarta asta fissando ancora un prezzo, fino alla metà del valore. La riforma, in­dubbio, agevola i creditori più forti, in grado di poter acquistare gli immobili soggetti a pignoramento, potendo agire attraverso proprie società immobiliari o finanziarie. La procedura di vendita ha tempi strettissimi, sei mesi, e ha valore retroattivo, cioè applicabile nelle procedure in corso. Infine la ciliegina sulla torta, sempre per le ban­che, che riguarda la parte fiscale. Infatti, il terzo che ha acquistato all’asta l’immobile per conto della banca, se rivenderà il manufatto entro un anno ,non dovrà pagare l’imposta di registro del 9% sul va­lore dell’immobile, ma soltanto 200 euro.

maxresdefault (1)Intanto,contro le banche scende in campo Confconsumatori che avverte coloro che allerta chi ha in corso mutui a tasso variabile, perché ha rilevato l’applicazione di tassi di interesse non allineati con le previsioni contrattuali.Dai primi mesi del 2015, si è registrata una sensibile diminuzione dei principali tassi del mercato interban­cario, tra i quali l’Euribor. Di conseguenza, chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile avrebbe dovuto pagare di meno. Circostanza che, purtroppo, in alcuni casi, non si è verificata, tanto è vero che al ri­guardo è intervenuta, di recente, la Banca d’Italia, la quale ha rile­vato che “sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutra­lizzato l’erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest’ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l’applicazione di tassi di interesse non alli­neati con le rispettive previsioni contrattuali”.

In buona sostanza, alcune banche applicando il valore zero al para­metro di indicizzazione hanno trasformato di fatto i mutui in prodotti con un tasso minimo pari allo spread. A renderlo noto è il coordina­mento istituito tra l’Associazione Nazionale dalla Parte del Consu­matore e la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi, il quale evidenzia che, alla luce di quanto stabilito dalla Banca d’Ita­lia, gli istituti di credito non solo dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” non pubblicizzate e non incluse nella documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattua­le, ma, qualora ciò sia avvenuto, dovranno restituire ai clienti quan­to pagato in più per la mancata applicazione dei parametri negativi. “Siamo alle solite – afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore – Sulla base di quanto rilevato dalla Banca d’Italia, ancora una volta assistiamo alla violazione da parte di alcune banche delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e del principio di cor­rettezza nei rapporti con la clientela. A farne le spese di tale com­portamento sono sempre i consumatori, i quali, fortunatamente, hanno, in questo caso, la possibilità di chiedere la restituzione del maltolto”.

Il coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore invita, quindi, i sottoscrittori di mutuo a tasso variabile a verificare la propria posizione e, qualora ne ricorrano gli estremi, chiedere all’Istituto di credito la restituzione delle somme indebitamente per­cepite. “Il consumatore – continua l’avv. Graziuso – deve innanzitut­to verificare il parametro, quale, ad esempio, l’Euribor, di indicizza­zione e la presenza nel contratto di un tasso minimo sotto il quale il tasso di interesse non può andare. Qualora non sia indicato il “tas­so minimo” e quest’ultimo sia stato nei fatti applicato dall’Istituto di credito, l’utente può chiedere la restituzione di quanto ingiustamen­te corrisposto”. Pignoramenti sono ora il lusso delle banche.

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