Conti correnti: le dieci trappole nascoste. La verità che la banca non vi dice. La guida

Conti correnti. Se firmate ad occhi chiusi quelle clausole scritte in piccolo, rischiate di finire nella trappola. Imbracciate una lente di ingrandimento e leggete con attenzione. È l’unica arma contro la fregatura in agguato, se dovete sottoscrivere un contratto di una banca o di una finanziaria. Godete di un diritto fondamentale: il cliente può «portare con sé una copia di documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell’ operazione, dopo averla richiesta». Così scrive Banca d’Italia e prevede il testo unico bancario, quindi non lasciatevi mettere fretta per firmare. Ecco dieci clausole tra le tante a cui prestare particolare attenzione.

 

  1. CLAUSOLA FLOOR

Se stipulate un mutuo a tasso variabile, occhio alle clausole “floor“: «Stabiliscono un “pavimento”, appunto, sotto cui il tasso di interesse non può scendere», spiega Anna Vizzari, esperta di banche e credito per l’ ufficio studi di Altroconsumo. «In alcuni contratti, però, la clausola non è chiara e in tanti ci hanno chiamato chiedendo perché, pur con l’ Euribor negativo, al posto che rate più leggere veniva applicato il valore zero». Bankitalia ha sollecitato gli istituti colti in flagrante che applicavano un floor senza averlo previsto in contratto: restituite quanto fatto pagare in più. chiarificatori.

 

  1. CAMBI IN CORSO

Vincenzo Imperatore è autore di «Io so e ho le prove», il libro di rivelazioni di una gola profonda sulle malefatte delle banche. Documenta che molto spesso le banche applicano le cosiddette manovre massive: «Sono attività», spiega, «poco trasparenti, che innalzano in modo quasi impercettibile ad esempio il tasso di interesse». «Gli istituti “agiscono” di solito all’ inizio del trimestre. Il cliente può contestare il cambiamento delle condizioni entro 60 giorni, ma il 97% dei correntisti non presta attenzione a questi aumenti e continua a pagare un tasso diverso da quello concordato».

 

  1. FINANZIAMENTI

Se richiedete un prestito per acquistare un bene, fate massima attenzione. L’avvocato di Federcontribuenti, Marco Alberto Zanetti, racconta infatti che quando si firma un documento di credito al consumo ad esempio al centro commerciale, per comprare una lavatrice o un frigorifero, può succedere che «vengano fatte firmare delle clausole spesso contrarie al principio di buona fede, che liberano da ogni responsabilità la finanziaria». Si rischia quindi di dover pagare anche se per caso non si entrasse in possesso del bene. Zanetti consiglia: «Leggete bene la parte del contratto relativa al cosiddetto “rapporto con il convenzionato”. O, in caso di patologie di vendita, l’unica strada per farvi valere sarà passare alle vie legali».

 

  1. OBBLIGO DEL CONTO

C’è poi, spiega Vizzari di Altroconsumo, il caso di una clausola non scritta, ma che in tanti pensano lo sia. Quando si apre un mutuo, infatti, in banca fanno spesso capire che si debba aprire un conto corrente presso di loro. Niente di più falso: «Sul contratto non può essere scritto e la richiesta è illecita secondo il Codice del Consumo: è una pratica commerciale del tutto scorretta delle banche». Potete quindi aprire un mutuo con banca Zeta e avere un conto in banca Ypsilon.

 

  1. ANATOCISMO

L’anatocismo è il meccanismo di calcolo degli interessi sugli interessi. Con le nuove norme dovremmo avergli detto addio, ma secondo Vincenzo Imperatore non è proprio così. «Le banche continuano a calcolare gli interessi sugli interessi con periodicità annuale e non più trimestrale. Gli interessi calcolati alla fine dell’anno solare, per esempio su uno scoperto di conto corrente, si potranno riscuotere non prima del primo marzo dell’ anno successivo. Entro questa data il correntista ha due possibilità: o paga l’ammontare degli interessi passivi, o non li paga e se li fa addebitare sul conto. In questo caso occorre che il cliente manifesti per iscritto questa sua volontà alla banca. A questo punto gli interessi passivi maturati fino al trentuno dicembre dell’ anno precedente andranno ad aggiungersi al capitale e sulla somma risultante andranno a essere calcolati nuovi interessi. E dunque – avverte Vincenzo Imperatore – ci può essere il ritorno dell’ anatocismo».

 

  1. VENDITA COMBINATA

Le banche non vi possono costringere o indurre a comprare azioni, obbligazioni o altri prodotti di investimento per accedere al finanziamento, o per ottenere condizioni agevolate. È accaduto nelle banche venete, racconta l’esperta di Altroconsumo, ma è «una vendita combinata contraria alle regole».

 

  1. I COSTI

Attenzione ai costi. Il Taeg e l’Isc sono certo due indicatori utili, ma non gli unici. Il Taeg si riferisce a mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, l’Isc alle aperture di conto corrente. Questi due indicatori, scrive Bankitalia, «non esauriscono tutte le voci di costo che potrebbero incidere sul rapporto: è il caso ad esempio dei costi variabili, legati all’ andamento dei tassi o all’ attivazione e utilizzo di specifici servizi o operazioni». È quindi bene sempre verificare nei documenti informativi, ad esempio sotto la voce «altre condizioni economiche».

 

  1. QUESTIONARIO MIFID

Se state per fare un investimento, per valutare se il prodotto che la banca vi propone fa al caso vostro, sono obbligati farvi compilare il “questionario MiFid“. Leggetelo bene. Come spiega la Consob nel suo sito diffidate degli intermediari che sottovalutano l’importanza della compilazione di queste pagine.

 

  1. RITARDI

«Quando si sottoscrivono prestiti e mutui è importante verificare quale tasso di interesse verrà applicato in caso di ritardo e dopo quante rate l’intermediario potrebbe risolvere in anticipo il contratto e chiedere tutto al cliente», dice Vizzari di Altroconsumo: «In alcuni casi di prestiti che ci hanno segnalato, nel contratto c’ è scritto che basta una rata di ritardo per richiedere indietro l’intera cifra».

 

  1. ONLINE

«Esistono contratti per i conti correnti», continua l’esperta «che inseriscono clausole vessatorie sull’home banking: la banca esclude ogni sua responsabilità in caso di operazioni fraudolente online. Ma se qualcuno entra nel nostro conto online è la banca che deve garantire sistemi di sicurezza adeguati e dimostrare un eventuale comportamento scorretto del cliente, non il contrario».

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