Blog, siti e forum, si a sequestro se diffamatori
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Blog, siti e forum. Oscurato dalla magistratura il portale che si occupa di news, anche se il blogger è un giornalista, se mancano i presupposti per poter considerare lo spazio web come una testata giornalistica in senso sostanziale. Si può oscurare un sito internet accusato di diffamazione se non si tratta di una testata giornalistica vera e propria: a tal fine non basta né che il blogger sia un giornalista iscritto all’ordine, né che il sito sia registrato in tribunale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. La Suprema Corte ribadisce l’orientamento già inaugurato dalle Sezioni Unite quasi un anno fa [2]: non perché si è proprietari di un sito internet che si occupa di news, magari rimpastate da altre fonti, si possono invocare le garanzie previste dalla nostra Costituzione per la carta stampata tra cui il divieto di sequestro preventivo. Perché si possa escludere la possibilità di un oscuramento del portale è necessario che esso sia equiparabile al quotidiano cartaceo e, quindi, abbia tutti i requisiti (in senso sostanziale e non solo formale) della testata giornalistica. Tali requisiti sono stati individuati sempre dalla Cassazione e consistono in:
registrazione presso il tribunale ove ha sede la redazione
presenza di un direttore responsabile iscritto all’ordine dei giornalisti
esistenza di una testata identificativa
pubblicazione delle news con cadenza costante e periodica, possibilmente giornaliera
finalità di raccolta, commento e critica delle notizie di attualità dirette al pubblico;
presenza di un hosting provider (al posto del classico stampatore) e un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione.
Tutti i siti che non presentano queste caratteristiche non possono essere considerati “giornali” al pari di quelli tradizionali e, quindi, possono essere sequestrati in caso di indagini. È, ad esempio, l’ipotesi della presenza di un post diffamatorio, come quello che ha dato origine alla sentenza in commento. In questa occasione, la Corte ha avuto modo di chiarire che la semplice iscrizione all’Albo dei giornalisti da parte del blogger responsabile del sito è del tutto ininfluente. Nel concetto di “testata giornalistica telematica”, non sequestrabile in caso di “diffamazione a mezzo stampa”, non rientrano “i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero”, quali forum, blog, newsgroup, newsletter, mailing list e social network. Questi strumenti tecnologici, pur essendo “espressione del diritto di manifestazione del pensiero”, non possono godere, spiegano i giudici, delle garanzie costituzionali relative al “sequestro della stampa”. See more at: Laleggepertutti