Blog, siti e forum, si a sequestro se diffamatori

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censuraBlog, siti e forum. Oscurato dalla magistratura il portale che si occupa di news, anche se il blog­ger è un giornalista, se mancano i presupposti per poter considerare lo spa­zio web come una testata giornalistica in senso sostanziale. Si può oscurare un sito internet accusato di diffamazione se non si tratta di una testata giorna­listica vera e propria: a tal fine non basta né che il blogger sia un giornalista iscritto all’ordine, né che il sito sia registrato in tribunale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. La Suprema Corte ribadisce l’orientamento già inaugurato dalle Sezioni Unite quasi un anno fa [2]: non perché si è proprietari di un sito internet che si occupa di news, magari rimpa­state da altre fonti, si possono invocare le garanzie previste dalla nostra Co­stituzione per la carta stampata tra cui il divieto di sequestro preventivo. Per­ché si possa escludere la possibilità di un oscuramento del portale è neces­sario che esso sia equiparabile al quotidiano cartaceo e, quindi, abbia tutti i requisiti (in senso sostanziale e non solo formale) della testata giornalistica. Tali requisiti sono stati individuati sempre dalla Cassazione e consistono in:

registrazione presso il tribunale ove ha sede la redazione

presenza di un direttore responsabile iscritto all’ordine dei giornalisti

esistenza di una testata identificativa

pubblicazione delle news con cadenza costante e periodica, possibilmente giornaliera

finalità di raccolta, commento e critica delle notizie di attualità dirette al pub­blico;

presenza di un hosting provider (al posto del classico stampatore) e un edito­re registrato presso il registro degli operatori della comunicazione.

Tutti i siti che non presentano queste caratteristiche non possono essere con­siderati “giornali” al pari di quelli tradizionali e, quindi, possono essere seque­strati in caso di indagini. È, ad esempio, l’ipotesi della presenza di un post dif­famatorio, come quello che ha dato origine alla sentenza in commento. In questa occasione, la Corte ha avuto modo di chiarire che la semplice iscrizio­ne all’Albo dei giornalisti da parte del blogger responsabile del sito è del tutto ininfluente. Nel concetto di “testata giornalistica telematica”, non sequestrabi­le in caso di “diffamazione a mezzo stampa”, non rientrano “i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero”, quali forum, blog, newsgroup, newsletter, mai­ling list e social network. Questi strumenti tecnologici, pur essendo “espres­sione del diritto di manifestazione del pensiero”, non possono godere, spiega­no i giudici, delle garanzie costituzionali relative al “sequestro della stampa”. See more at: Laleggepertutti  

l'ECONOMICO

L'Economico, il primo quotidiano Social Network, sviscera in anteprima notizie di sanità, economia, politica argomenti che i mass media oscurano. La testata è aggiornata, e presenta al suo interno un portale in grado di offrire servizi.

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