Camusso ha preso in giro gli italiani su referendum art 18. La motivazione della Consulta
Camusso, il grande broglio. La Consulta ha bocciato il quesito della Cgil in materia di licenziamenti individuali. Il motivo fondamentale di inammissibilità del referendum proposto per l’abrogazione del jobs act ed il ripristino dell’art. 18 è da individuarsi nel fatto che nella proposta di abrogazione vi era anche un contenuto propositivo, vale a dire che l’art 18 dovesse essere esteso alle imprese tra i 5 e 15 dipendenti. I referendum “propositivi”, “deliberativi” e “legislativi” non sono previsti né dalla Costituzione italiana, né dagli Statuti degli enti locali. Tuttavia il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all’articolo 8 punto 3 dispone che nello statuto degli enti locali debbano essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati. Alcune Regioni, ad esempio il Lazio, la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia Giulia o le due Province autonome di Trento e Bolzano, hanno introdotto nei loro statuti il referendum propositivo. Salvo lo Statuto della Provincia Autonoma di Trento, negli altri casi si prevede che il referendum sia collegato alla presentazione di una iniziativa legislativa popolare non esaminata, dall’organo deputato a farlo, entro un determinato termine. E dato che il referendum propositivo non esiste, la Corte, 8 membri hanno votato contro e 5 a favore. C’è chi ha subito lanciato strali sulla politicizzazione della Consulta, senza attendere la pubblicazione della sentenza. Si scriverà certamente che, tra i tanti motivi di inammissibilità, ve ne era uno di carattere preliminare: per formulare i quesiti si devono usare le mani (e possibilmente anche il cervello), non i piedi. E’ sufficiente leggere, sul sito della Confederazione, lo speech con il quale veniva presentato ed argomentato il quesito. Leggiamo insieme: ‘’Secondo la normativa vigente, un licenziamento ingiustificato prevede il pagamento di un’indennità che cresce con l’anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità. La Cgil chiede il referendum per il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento disciplinare giudicato illegittimo, estendendolo anche per le aziende sotto i 15 dipendenti, fino a 5 dipendenti. Nelle aziende con meno di 5 addetti il reintegro non sarà automatico ma a discrezione del giudice. In caso di reintegro, sarà il lavoratore a scegliere il risarcimento congruo o il rientro’’. Se abbiamo letto con attenzione lo speech e facciamo la stesso cosa con il quesito ci accorgiamo di alcune vistose discrepanze. In primo luogo la normativa vigente citata si applica soltanto ai nuovi assunti dal 7 marzo 2015, non a tutti i dipendenti. Nel quesito, non veniva, poi, manomessa soltanto la disciplina del licenziamento disciplinare (per giusta causa o giustificato motivo soggettivo), ma anche quella del recesso per motivo oggettivo (ovvero per motivi economici attinenti all’organizzazione dell’impresa). In sostanza, il confine dell’applicabilità si sarebbe spostato da 15 a 5 dipendenti anche per questa fattispecie. Così pure, non vi è traccia, nel quesito, della facoltà del giudice di sancire la reintegra anche nelle aziende con meno di 5 dipendenti. Proprio perché il pressapochismo e l’incompetenza hanno un limite, ci è venuto il dubbio che, nello speech, la più importante confederazione italiana tracciasse le linee della disciplina dei licenziamenti prefigurata nel progetto di legge d’iniziativa popolare definita ‘’Carta dei diritti universali dei lavoratori’’ (proprio così: Susanna Camusso si è messa in concorrenza con Eleonor Roosevelt, che patrocinò la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo), alle cui presa in considerazione ed approvazione da parte del Parlamento erano finalizzati, come stimolo, gli stessi referendum. Bene. Prendiamo per buona questa spiegazione. Con alcune considerazioni. Una di carattere tecnico: se il referendum fosse stato ammesso, e svolto con voto favorevole, la frittata sarebbe stata fatta come indicato dal quesito (incluso quindi il licenziamento economico). Ma l’aspetto più grave è ancora un altro. Ammettiamo pure che sia sacrosanto tutelare meglio il lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo e che la Cgil perseguisse solo questo obiettivo. Ma la su proposta (si veda lo speech) arrivava ad imporre la reintegra, al posto del risarcimento patrimoniale, anche per i datori con più di 5 dipendenti. Non solo, al di sotto di quel limite, la sanzione tra reintegra e risarcimento veniva affidata alla discrezionalità del giudice. Ogni ulteriore commento ci sembra superfluo. Ci basti, solo, far notare al salumiere sotto casa quale rischio avrebbe corso nel licenziare il suo unico commesso che è solito arrivare in ritardo.