Stop all’Iva sulle bollette della luce

Una recentissima sentenza dispone il rimborso dell’Iva pagata in bolletta sulla quota degli “oneri generali di sistema” che costituiscono già un tributo

Perché bisogna pagare l’Iva sulle bollette della luce? A ben vedere, buona parte della somma è costituita da un’imposta di consumo e da diversi tipi di oneri generali, perciò pagare anche l’Iva significa corrispondere una tassa su un’altra tassa, anziché sul solo corrispettivo del servizio. Ovviamente, in questo modo, l’importo da pagare risulta ben maggiore. Infatti, gli importi fatturati in bolletta comprendono non solo il consumo dell’energia elettrica – che anzi costituisce, di solito, una piccola parte del totale complessivo – ma anche gli oneri di sistema, i costi di trasporto, di gestione dei contatori e diverse altre voci eventuali (c’è anche il canone Tv, 90 euro all’anno spalmato su 10 mensilità).

La novità confortante, però, è che ci sono sempre più giudici che stanno tagliando l’Iva sulle bollette dell’energia elettrica. L’ultima di queste sentenze arriva dai giudici tributari di Varese e ha deciso il ricorso di una casa di cura, alla quale è stata restituita l’Iva pagata per un importo di circa 40 mila euro.

Il punto nodale della decisione favorevole al contribuente è stato il riconoscimento che gli oneri generali di sistema hanno già natura tributaria e perciò non possono rientrare nella base imponibile, in altri termini non possono rappresentare il presupposto per imporre una ulteriore tassa su di essi.

La Commissione tributaria li considera, infatti, al di là della loro «imprecisa indicazione», come dei contributi che vanno a finanziare politiche dello Stato, ad esempio in favore delle fonti rinnovabili. Sono perciò una somma pagata dai cittadini a fronte di spese da sostenere per interessi generali della collettività, e proprio in ciò consiste la loro natura di tributo.

Diversamente, accade, però, per i costi specifici, addebitati al singolo cliente, come la spesa per il trasporto dell’energia attraverso la linea elettrica che arriva fino alla sua abitazione ed anche come le spese di gestione del contatore, il misuratore dei consumi: qui l’Iva va calcolata e rimane.

Dunque, in base all’orientamento dei giudici varesini, l’unica componente della bolletta della luce sulla quale è possibile recuperare l’Iva e considerarla non dovuta è quella degli oneri generali di sistema, che deve essere espressamente indicata in fattura con il relativo ammontare.

Esplorando ulteriormente la questione, la tesi della sentenza sembra trovare una indiretta conferma nella definizione ufficiale degli oneri di sistema che fornisce l’Arera, l’Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente. Anche se questo Ente non disciplina direttamente gli aspetti tributari, che rimangono di competenza dell’Agenzia delle Entrate, è utile verificare come esso disciplina e regolamenta questa quota che va a comporre l’ammontare dei costi dei servizi elettrici.

Sul sito dell’Authority si legge infatti, nel capitolo intitolato agli “Oneri generali di sistema e ulteriori componenti”, che «Con le bollette dell’energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi».

La definizione fornita dall’Autorità di regolazione sembra coincidere piuttosto bene con quella presa a base dai giudici della commissione tributaria varesina nel ragionamento che ha portato a concludere che l’Iva su questa voce non è dovuta.

L’Arera aggiunge che «Negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali. Gli oneri generali sono applicati come maggiorazione della tariffa di distribuzione, (quindi all’interno dei servizi di rete), in maniera differenziata per tipologia di utenza».

Oltretutto, questi oneri generali di sistema sono predeterminati dall’Arera in base a proprie deliberazioni ed altri provvedimenti normativi e non sono quindi applicati a discrezione dei vari gestori e distributori del servizio di erogazione dell’energia elettrica.

Anche verificando come vengono impiegati i proventi conseguiti con l’applicazione degli oneri di sistema, cioè dove vanno a finire le somme incassate, si scopre, sempre dal sito ufficiale, che esse confluiscono in parte presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (detta anche Csea, un Ente pubblico economico che ha assorbito la precedente Cassa conguaglio per il settore elettrico) e per una parte al Gestore dei servizi elettrici (Gse, una società per azioni interamente controllata dal ministero dell’Economia); solo una percentuale minima, relativa ai costi sostenuti, affluisce invece alla società che distribuisce l’energia elettrica, cioè a quella che emette la bolletta inserendo anche l’Iva.Così proprio il regime degli oneri di sistema sembra confermare la fondatezza della tesi esposta nella sentenza: l’orientamento emerso ora potrebbe farsi strada tra i giudici tributari e se divenisse consolidato le stesse società fornitrici potrebbero evitare in futuro di applicare l’Iva su queste voci della bolletta, il tutto con un notevole risparmio per i contribuenti.

fonte : La legge per tutti

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