Il Governo non è espressione della volontà del popolo. Cosa dice la Costituzione

Governo. Un popolo che creda di essere sovrano, deve ben conoscere, altrimenti, dopo il voto, sono inammissibili lamentele fuori luogo ed ignoranza crassa. Così, a cercar di fare chiarezza sulla macchina Stato ecco cosa dice la Costituzione. Si sente spesso dire che l’attuale Governo – come quelli precedenti – è illegittimo perché è un Governo non eletto dal popolo; si tratterebbe quindi di un organo insediato di “prepotenza” perché privo di mandato da parte degli elettori. Ma è proprio vero che il Governo viene eletto (o comunque scelto) dal popolo? La verità è tutt’altra. Il Governo non lo nomina il popolo, ma il Presidente della Repubblica secondo peraltro regole che la Costituzione non contempla affatto, ma che si basano su semplici prassi. Né peraltro il popolo ha una minima parte in questo processo di formazione, se non – per come si vedrà a breve – nella nomina dei propri rappresentanti (i parlamentari) i quali saranno poi chiamati a dare o meno la fiducia al Governo. Ma allora quando il Governo è eletto dal popolo? Questo avviene nella forma della Repubblica presidenziale. Sono Repubbliche presidenziali gli Stati Uniti (anche se il Presidente non viene eletto a suffragio universale dal popolo). Ma procediamo per gradi e vediamo come si forma il Governo in Italia. A seguito del recente referendum costituzionale – volto a decidere sulle sorti della legge di modifica del Senato – gli italiani sono diventati un po’ «costituzionalisti» e hanno scoperto un testo di cui in molti, a lungo, hanno ignorato l’esistenza. La Costituzione. Val quindi la pena di rileggere le norme che regolano la formazione del Governo: chi lo sceglie, chi lo “elegge” – se mai di elezioni si può parlare – e a chi risponde del proprio mandato. Dando una rapida lettura all’articolo 92 della Costituzione scopriamo che il Governo è un organo che non viene eletto dal popolo – come invece comunemente si dice – ma dal Capo dello Stato, ossia il Presidente della Repubblica. La norma recita testualmente: «Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

Dopo la nomina da parte del Capo dello Stato del Presidente del Consiglio e dei suoi Ministri si procede come segue: giuramento: il Presidente del Consiglio ed i Ministri devono prestare giuramento nelle mani del Capo dello Stato; fiducia: il Governo deve, entro dieci giorni dalla formazione, presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, vale a dire l’atto di gradimento politico con cui il Parlamento aderisce al programma dell’esecutivo. Contrariamente a quanto spesso si crede, al momento di una crisi di Governo, prima della scelta del nuovo Capo del consiglio dei Ministri non è necessario procedere a nuove elezioni politiche (per la scelta di parlamentari e senatori): l’esecutivo rappresenta infatti la scelta che il Presidente della Repubblica fa sulla basa dell’attuale maggioranza parlamentare. Maggioranza che, in quanto successivamente chiamata a dare la fiducia al Governo alla presentazione del proprio programma, deve anche essere sussistente e netta. Qualora non vi sia una maggioranza in grado di supportare il Governo con il voto di fiducia, il Capo dello Stato può decidere di affidare l’incarico di un nuovo Esecutivo a un soggetto che abbia maggiore consenso parlamentare; in ultima analisi, qualora ciò non risulti possibile, il Presidente può procedere allo scioglimento delle Camere e alle elezioni anticipate. Per questo, prima della nomina del Capo del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica è solito procedere alle cosiddette consultazioni: sente, cioè, gli esponenti dei principali partiti e gruppi parlamentari, di modo da verificare – onde non perdere successivamente tempo – l’esistenza di una maggioranza per il voto di fiducia. L’articolo 94 della Costituzione recita infatti nel seguente modo: «Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione». Completa il quadro di norme dedicato alla formazione del Governo l’articolo 88 della Costituzione, che stabilisce: «Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».In sintesi. Per quanto riguarda la formazione del Governo, la Costituzione si limita ad affermare che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Nulla dice, invece, in merito alla procedura da seguire. Il Capo dello Stato non è quindi tenuto a indire elezioni anticipate ad ogni crisi di Governo, prima della nomina del capo del Consiglio dei Ministri. Se il Governo scelto dal Capo dello Stato non dovesse essere munito di appoggio parlamentare – appoggio necessario per il voto di fiducia – il Presidente della Repubblica può dare il mandato a un altro soggetto. Solo in ultima analisi è tenuto a indire elezioni anticipate.

 

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